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relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione
(Relatore: senatore Pardini)
PARTE OTTAVA

proposte di modifica

De iure condendo, sarebbe importante riportare la valutazione del contenuto della collaborazione al giudizio del Tribunale di sorveglianza, "acquisite le necessarie informazioni e sentito il parere del Pubblico Ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione", ripristinando la portata originaria dell'artico lo 58-ter, comma 2, e sentito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il parere del P.M. è determinante al fine di accertare in concreto la sussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata o l'inesigibilità o l'impossibilità della collaborazione al tempo del processo. Deve essere ripristinata, quindi, la necessità di una dichiarazione formale quale "collaboratore di giustizia" per coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, come modificata dalle sentenze della Corte costituzionale, così da rendere per questa via più problematico l'accesso a quei benefici penitenziari che solo l'articolo 58-ter può far applicare ai condannati per il reato di cui all'articolo 630 c.p.
Nell'ottica di una ulteriore e significativa restrizione dei benefici per i sequestratori sarebbe importante comprendere nei divieti previsti dall'articolo 4-bis anche la libertà anticipata superando cosi l'esclusione che nel 1992 il legislatore aveva previsto.
Infine si potrebbe introdurre una norma che sospenda per i sequestratori in attesa di sentenza definitiva qualunque tipo di beneficio penitenziario relativo ad altri reati per i quali hanno sentenza passata in giudicato.