De
iure
condendo, sarebbe
importante riportare la valutazione del contenuto della
collaborazione al giudizio del Tribunale di sorveglianza,
"acquisite le necessarie informazioni e sentito il parere
del Pubblico Ministero presso il giudice competente per i
reati in ordine ai quali è stata prestata la
collaborazione", ripristinando la portata originaria
dell'artico lo 58-ter,
comma 2, e sentito il Comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica.
Il parere del P.M. è
determinante al fine di accertare in concreto la sussistenza
di attuali collegamenti con la criminalità
organizzata o l'inesigibilità o
l'impossibilità della collaborazione al tempo del
processo. Deve essere ripristinata, quindi, la
necessità di una dichiarazione formale quale
"collaboratore di giustizia" per coloro che si trovino nelle
condizioni previste dalla legge, come modificata dalle
sentenze della Corte costituzionale, così da rendere
per questa via più problematico l'accesso a quei
benefici penitenziari che solo l'articolo 58-ter può
far applicare ai condannati per il reato di cui all'articolo
630 c.p.
Nell'ottica di una ulteriore e significativa restrizione dei
benefici per i sequestratori sarebbe importante comprendere
nei divieti previsti dall'articolo 4-bis anche la
libertà anticipata superando cosi l'esclusione che
nel 1992 il legislatore aveva previsto.
Infine si potrebbe introdurre una norma che sospenda per i
sequestratori in attesa di sentenza definitiva qualunque
tipo di beneficio penitenziario relativo ad altri reati per
i quali hanno sentenza passata in giudicato.