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relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione
(Relatore: senatore Pardini)
PARTE OTTAVA

conclusioni

Il lavoro di sette mesi del Comitato per i sequestri di persona è condensato in questa relazione, tuttavia non è nostra ambizione credere di aver esaurito un argomento così complesso e di così pesante valenza sociale. Il sequestro di persona è un reato particolarmente odioso, tocca le coscienze di ciascuno e quindi sono possibili, giustificabili, legittimi pareri anche diversi.
Crediamo che il lavoro compiuto di analisi obiettiva, basata su dati di fatto, lontano da settarismi ideologici non abbia in alcun modo inteso sovrapporsi, o addirittura sostituirsi, alla magistratura in indagini delicate, per seguire le quali riteniamo indispensabile che il Comitato stesso debba continuare ad operare anche per il futuro. A conclusione di questo lavoro, tuttavia, alcune considerazioni ci sembrano doverose:

È degno di una approfondita riflessione il fatto che un dibattito tanto acceso sulla normativa sui sequestri di persona si apra nel nostro Paese nell'unico momento, da oltre venti anni a questa parte, in cui non vi sono sequestri in atto.
L'emotività, stimolata da clamorosi, ancorché sporadici, fatti di cronaca, prevale a volte sul ragionamento freddo, tecnico, che, al contrario, dovrebbe essere caratteristica prima del legislatore e rischia di fuorviarne l'azione riformatrice.
Nessuna legge al mondo, neppure la più perfetta, può da sola risolvere completamente ed in maniera definitiva un problema, quale quello dei sequestri di persona, che ha radici profonde in alcune zone del nostro Paese, e si è sviluppato secondo dinamiche troppo diversificate e che richiedono interventi incisivi sul tessuto sociale, economico, culturale di quelle zone. Per tale ragione nessuno, in nessun luogo, può considerarsi depositario di un "metodo", di una soluzione ideale a questo fenomeno, che non conosce "riti" particolari, regionali o personali che siano. Solamente la crescita e l'affermazione di un rapporto stretto, fiduciario tra cittadini e istituzioni dello Stato sarà in grado di sconfiggere, attraverso l'eliminazione di tutte le "zone grigie", soprattutto la "cultura" dei sequestri di persona, oggi in alcune regioni ancora troppo radicata.

allegato 1
 

Dispositivo pagamento controllato
Sequestro Soffiantini

 

Ritenuto che dunque nell'attuale contesto delle presenti indagini preliminari s'imponga di dare corso alla procedura del pagamento controllato di cui all'articolo 7 legge 15 marzo 1991 n. 82; che tale scelta in via prioritaria si prefigge la finalità di prevenire alla liberazione di Soffiantini Giuseppe; che peraltro la liberazione di Soffiantini Giuseppe consentirà anche l'acquisizione di fondamentali elementi probatori utili per la individuazione e la cattura di quanti attualmente tengono in ostaggio Soffiantini Giuseppe dopo la fuga di Farina Giovanni e Cubeddu Attilio, con l'ostaggio, dalla prigione scoperta dagli inquirenti; che invero le operazioni esperibili durante la fase del pagamento controllato (e successivamente) permetteranno l'acquisizione di importanti elementi investigativi; che ugualmente preziosissimi saranno certamente i dati e le notizie che Soffiantini Giuseppe, una volta liberato, potrà fornire; che in particolare allo stato le indagini si strutturano investigativamente secondo le modalità proprie della tecnica di ricerca dei latitanti, atteso che i cosiddetti carcerieri di Giuseppe Soffiantini (trattasi, come sopra precisato, dei latitanti Giovanni Farina e Attilio Cubeddu) risultano individuati e conosciuti; che in siffatto contesto le descritte operazioni di pagamento con trollato possono, con l'appalesamento del luogo che sarà scelto dai sequestratori per l'abboccamento e del luogo in cui il Soffiantini Giuseppe sarà rilasciato, permettere di conoscere indicazioni utili ai fini della individuazione del luogo di prigionia e pertanto indispensabili ai fini della cattura degli attuali sequestratori; che l'operazione di pagamento controllato ex articolo 7 legge 82/1991 deve essere articolata secondo i seguenti imprescindibili criteri:

priorità assoluta della finalità di pervenire alla liberazione dell'ostaggio; tutela massima dell'incolumità dell'ostaggio; individuazione, come richiesto dalla famiglia Soffiantini e come ritenuto opportuno per la buona riuscita dell'operazione, evitando che i sequestratori abbiano motivi di sospetto, degli emissari (che dovranno essere consapevoli e consenzienti) tra persone di fiducia della famiglia;

utilizzo, come richiesto dalla famiglia e come ritenuto oppor tuno attesi i tempi ristrettissimi, di autoveicolo (Fiat Panda 4x4 bianca a tre portiere) messo a disposizione dalla famiglia Soffiantini; esclusione di qualsivoglia strumento di controllo sul denaro (ad eccezione dell'annotazione di numeri seriali) e sull'involucro che conterrà lo stesso, in quanto fonte di rischi per il buon esito dell'operazione e di fatto di non apprezzabile utilità, attesi peraltro i limiti fattibilità tecnica; esclusione di tutte le forme di controllo sul percorso, sulla persona degli emissari e sulla località ove potrebbe avvenire l'abboccamento, che possano implicare rischi per l'incolumità dell'ostaggio e comprometterne la liberazione; prelevamento della provvista in denaro da effettuarsi personalmente a cura di Soffiantini Carlo, presso la sede di Bergamo della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, con adeguata scorta da parte della polizia giudiziaria del Nucleo Interforze; pagamento del riscatto da effettuarsi in dollari USA per l'ammontare di 5 miliardi di lire (pari a 2.770.000 dollari USA in banconote da 100 dollari); esclusione di qualsiasi attività successiva al pagamento controllato del riscatto che possa pregiudicare la liberazione e l'incolumità dell'ostaggio; installazione a bordo del veicolo scelto per il percorso di cui sopra di apparecchiature atte a localizzare lo stesso ed a captare le eventuali conversazioni tra presenti; impiego, ove tecnicamente possibile, senza rischi per gli emissari e per il sequestrato, di apparecchiature occultate su oggetti indossati dagli emissari medesimi (previo loro consenso) atte a localizzarli; limitazione, per ragioni di riservatezza, degli interventi decisionali ed operativi di competenza del Nucleo Interforze alle persone dei dottori Mazza e Mariconda nonché dei Capitani Acerbi e Fantozzi sopra indicati; inizio delle operazioni di pagamento controllato a partire dalla giornata del 2 febbraio 1998 ore 20 circa.

 

Visto il comma lo dell'articolo 7 L. 15 marzo 1991, n. 82;

 

CHIEDE

che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale in Sede, fermo il vincolo del sequestro (blocco dei beni) di cui all'ordinanza di codesto GIP datata 19 giugno 1997, voglia autorizzare, ai fini del pagamento controllato del riscatto richiesto per la liberazione di Soffiantini Giuseppe, la disposizione, da parte di Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo, della somma di 2.770.000 dollari USA (corrispondente a lire 5.000.000.000) di cui al provvedimento 29 gennaio 1998 di codesto Giudice che ne autorizzava l'acquisto con le some depositate sul conto corrente n. 2311 intestato a Carlo, Giordano e Paolo Soffiantini presso la sede di Brescia della Banca Popolare Commercio ed Industria filiale di Brescia (conto corrente ricompreso nel vincolo di cui alla citata ordinanza 19 giugno 1997 di codesto GIP), estendendo tale vincolo all'anzidetta valuta estera, somma depositata all'interno delle cassette di sicurezza n. 3938 e 3940 cat. N. 11 della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, filiale di Bergamo, intestate a Soffiantini Paolo e Giordano;

 

PRECISA

a tal fine che:

1) sarà assicurata la priorità assoluta della finalità di pervenire alla liberazione dell'ostaggio;

2) sarà garantita la tutela massima dell'incolumità dell'ostaggio,

3) saranno individuati, come richiesto dalla famiglia Soffiantini e come ritenuto opportuno per la buona riuscita dell'operazione, evitando che i sequestratori abbiano motivi di sospetto, gli emissari (che dovranno essere consapevoli e consenzienti) tra persone di fiducia della famiglia;

4) sarà utilizzato, come richiesto dalla famiglia e come ritenuto opportuno attesi i tempi ristrettissimi autoveicolo (Fiat Panda 4x4 bianca a tre portiere) messo a disposizione dalla famiglia Soffiantini;

5) sarà escluso qualsivoglia strumento di controllo sul denaro (ad eccezione dell'annotazione dei numeri seriali) e sull'involucro che con terrà lo stesso, in quanto fonte di rischi per il buon esito dell'operazione e di fatto di non apprezzabile utilità, attesi peraltro i limiti di fattibilità tecnica;

6) saranno escluse tutte le forme di controllo sul percorso, sulla persona degli emissari e sulla località ove potrebbe avvenire l'abboccamento, che posano implicare rischi per l'incolumità dell'ostaggio e comprometterne la liberazione;

7) sarà prelevata la provvista in denaro, da effettuarsi personalmente a cura di Soffiantini Carlo, presso la sede di Bergamo della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, con adeguata scorta da parte della polizia giudiziaria del Nucleo Interforze;

8) il pagamento del riscatto sarà effettuato, come sopra precisato, in dollari USA per l'ammontare di 5 miliardi di lire (pari a 2.770.000 dollari USA in banconote da 100 dollari);

9) sarà esclusa qualsiasi attività successiva al pagamento controllato del riscatto che possa pregiudicare la liberazione e l'incolumità dell'ostaggio;

10) saranno installate a bordo del veicolo scelto per il percorso di cui sopra apparecchiature atte a localizzare lo stesso ed a captare le eventuali conversazioni tra presenti;

11) saranno impiegate, ove tecnicamente possibile, senza rischi per gli emissari e per il sequestrato, apparecchiature occultate su oggetti indossati dagli emissari medesimi (previo loro consenso) atte a localizzarli;

12) saranno limitati, per ragioni di riservatezza, gli interventi decisionali ed operativi di competenza del Nucleo Interforze alle persone dei dottori Mazza e Mariconda nonché dei Capitani Acerbi e Fantozzi sopra indicati;

13) le operazioni di pagamento controllato avranno inizio a partire dalla giornata del 2 febbraio 1998 ore 20;

 

PRECISA

infine che tutte le conseguenti operazioni di cui questa Procura ordinerà l'esecuzione, in attuazione del provvedimento di autorizzazione come sopra richiesto, saranno affidate al Nucleo Speciale Interforze costituito ex articolo 8 legge 15 marzo 1991 n. 82.

Si allega copia del messaggio datato 20 gennaio 1998 a firma Giuseppe contenente l'indicazione dell'itinerario voluto dai sequestratori per il pagamento del riscatto.

Brescia, lì 2 febbraio 1998

IL PUBBLICO MINISTERO

I Sost. Procuratore della Repubblica

Paolo Guidi- Luca Masini

Il Procuratore Distrettuale Antimafia

dottor Giancarlo Tarquini