Dispositivo
pagamento controllato
Sequestro
Soffiantini
Ritenuto che dunque
nell'attuale contesto delle presenti indagini preliminari
s'imponga di dare corso alla procedura del pagamento
controllato di cui all'articolo 7 legge 15 marzo 1991 n.
82; che tale scelta in via prioritaria si prefigge la
finalità di prevenire alla liberazione di
Soffiantini Giuseppe; che peraltro la liberazione di
Soffiantini Giuseppe consentirà anche
l'acquisizione di fondamentali elementi probatori utili
per la individuazione e la cattura di quanti attualmente
tengono in ostaggio Soffiantini Giuseppe dopo la fuga di
Farina Giovanni e Cubeddu Attilio, con l'ostaggio, dalla
prigione scoperta dagli inquirenti; che invero le
operazioni esperibili durante la fase del pagamento
controllato (e successivamente) permetteranno
l'acquisizione di importanti elementi investigativi; che
ugualmente preziosissimi saranno certamente i dati e le
notizie che Soffiantini Giuseppe, una volta liberato,
potrà fornire; che in particolare allo stato le
indagini si strutturano investigativamente secondo le
modalità proprie della tecnica di ricerca dei
latitanti, atteso che i cosiddetti carcerieri di Giuseppe
Soffiantini (trattasi, come sopra precisato, dei
latitanti Giovanni Farina e Attilio Cubeddu) risultano
individuati e conosciuti; che in siffatto contesto le
descritte operazioni di pagamento con trollato possono,
con l'appalesamento del luogo che sarà scelto dai
sequestratori per l'abboccamento e del luogo in cui il
Soffiantini Giuseppe sarà rilasciato, permettere
di conoscere indicazioni utili ai fini della
individuazione del luogo di prigionia e pertanto
indispensabili ai fini della cattura degli attuali
sequestratori; che l'operazione di pagamento controllato
ex articolo 7 legge 82/1991 deve essere articolata
secondo i seguenti imprescindibili criteri:
priorità assoluta
della finalità di pervenire alla liberazione
dell'ostaggio; tutela massima dell'incolumità
dell'ostaggio; individuazione, come richiesto dalla
famiglia Soffiantini e come ritenuto opportuno per la
buona riuscita dell'operazione, evitando che i
sequestratori abbiano motivi di sospetto, degli emissari
(che dovranno essere consapevoli e consenzienti) tra
persone di fiducia della famiglia;
utilizzo, come richiesto
dalla famiglia e come ritenuto oppor tuno attesi i tempi
ristrettissimi, di autoveicolo (Fiat Panda 4x4 bianca a
tre portiere) messo a disposizione dalla famiglia
Soffiantini; esclusione di qualsivoglia strumento di
controllo sul denaro (ad eccezione dell'annotazione di
numeri seriali) e sull'involucro che conterrà lo
stesso, in quanto fonte di rischi per il buon esito
dell'operazione e di fatto di non apprezzabile
utilità, attesi peraltro i limiti
fattibilità tecnica; esclusione di tutte le forme
di controllo sul percorso, sulla persona degli emissari e
sulla località ove potrebbe avvenire
l'abboccamento, che possano implicare rischi per
l'incolumità dell'ostaggio e comprometterne la
liberazione; prelevamento della provvista in denaro da
effettuarsi personalmente a cura di Soffiantini Carlo,
presso la sede di Bergamo della Banca Popolare di
Bergamo-Credito Varesino, con adeguata scorta da parte
della polizia giudiziaria del Nucleo Interforze;
pagamento del riscatto da effettuarsi in dollari USA per
l'ammontare di 5 miliardi di lire (pari a 2.770.000
dollari USA in banconote da 100 dollari); esclusione di
qualsiasi attività successiva al pagamento
controllato del riscatto che possa pregiudicare la
liberazione e l'incolumità dell'ostaggio;
installazione a bordo del veicolo scelto per il percorso
di cui sopra di apparecchiature atte a localizzare lo
stesso ed a captare le eventuali conversazioni tra
presenti; impiego, ove tecnicamente possibile, senza
rischi per gli emissari e per il sequestrato, di
apparecchiature occultate su oggetti indossati dagli
emissari medesimi (previo loro consenso) atte a
localizzarli; limitazione, per ragioni di riservatezza,
degli interventi decisionali ed operativi di competenza
del Nucleo Interforze alle persone dei dottori Mazza e
Mariconda nonché dei Capitani Acerbi e Fantozzi
sopra indicati; inizio delle operazioni di pagamento
controllato a partire dalla giornata del 2 febbraio 1998
ore 20 circa.
Visto il comma lo
dell'articolo 7 L. 15 marzo 1991, n. 82;
CHIEDE
che il Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale in Sede, fermo il
vincolo del sequestro (blocco dei beni) di cui
all'ordinanza di codesto GIP datata 19 giugno 1997,
voglia autorizzare, ai fini del pagamento controllato del
riscatto richiesto per la liberazione di Soffiantini
Giuseppe, la disposizione, da parte di Soffiantini Carlo,
Giordano e Paolo, della somma di 2.770.000 dollari USA
(corrispondente a lire 5.000.000.000) di cui al
provvedimento 29 gennaio 1998 di codesto Giudice che ne
autorizzava l'acquisto con le some depositate sul conto
corrente n. 2311 intestato a Carlo, Giordano e Paolo
Soffiantini presso la sede di Brescia della Banca
Popolare Commercio ed Industria filiale di Brescia (conto
corrente ricompreso nel vincolo di cui alla citata
ordinanza 19 giugno 1997 di codesto GIP), estendendo tale
vincolo all'anzidetta valuta estera, somma depositata
all'interno delle cassette di sicurezza n. 3938 e 3940
cat. N. 11 della Banca Popolare di Bergamo-Credito
Varesino, filiale di Bergamo, intestate a Soffiantini
Paolo e Giordano;
PRECISA
a tal fine che:
1) sarà assicurata la
priorità assoluta della finalità di
pervenire alla liberazione dell'ostaggio;
2) sarà garantita la tutela
massima dell'incolumità dell'ostaggio,
3) saranno individuati, come
richiesto dalla famiglia Soffiantini e come ritenuto
opportuno per la buona riuscita dell'operazione, evitando
che i sequestratori abbiano motivi di sospetto, gli
emissari (che dovranno essere consapevoli e consenzienti)
tra persone di fiducia della famiglia;
4) sarà utilizzato, come
richiesto dalla famiglia e come ritenuto opportuno attesi
i tempi ristrettissimi autoveicolo (Fiat Panda 4x4 bianca
a tre portiere) messo a disposizione dalla famiglia
Soffiantini;
5) sarà escluso qualsivoglia
strumento di controllo sul denaro (ad eccezione
dell'annotazione dei numeri seriali) e sull'involucro che
con terrà lo stesso, in quanto fonte di rischi per
il buon esito dell'operazione e di fatto di non
apprezzabile utilità, attesi peraltro i limiti di
fattibilità tecnica;
6) saranno escluse tutte le forme di
controllo sul percorso, sulla persona degli emissari e
sulla località ove potrebbe avvenire
l'abboccamento, che posano implicare rischi per
l'incolumità dell'ostaggio e comprometterne la
liberazione;
7) sarà prelevata la
provvista in denaro, da effettuarsi personalmente a cura
di Soffiantini Carlo, presso la sede di Bergamo della
Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, con adeguata
scorta da parte della polizia giudiziaria del Nucleo
Interforze;
8) il pagamento del riscatto
sarà effettuato, come sopra precisato, in dollari
USA per l'ammontare di 5 miliardi di lire (pari a
2.770.000 dollari USA in banconote da 100
dollari);
9) sarà esclusa qualsiasi
attività successiva al pagamento controllato del
riscatto che possa pregiudicare la liberazione e
l'incolumità dell'ostaggio;
10) saranno installate a bordo del
veicolo scelto per il percorso di cui sopra
apparecchiature atte a localizzare lo stesso ed a captare
le eventuali conversazioni tra presenti;
11) saranno impiegate, ove
tecnicamente possibile, senza rischi per gli emissari e
per il sequestrato, apparecchiature occultate su oggetti
indossati dagli emissari medesimi (previo loro consenso)
atte a localizzarli;
12) saranno limitati, per ragioni di
riservatezza, gli interventi decisionali ed operativi di
competenza del Nucleo Interforze alle persone dei dottori
Mazza e Mariconda nonché dei Capitani Acerbi e
Fantozzi sopra indicati;
13) le operazioni di pagamento
controllato avranno inizio a partire dalla giornata del 2
febbraio 1998 ore 20;
PRECISA
infine che tutte le
conseguenti operazioni di cui questa Procura
ordinerà l'esecuzione, in attuazione del
provvedimento di autorizzazione come sopra richiesto,
saranno affidate al Nucleo Speciale Interforze costituito
ex articolo 8 legge 15 marzo 1991 n. 82.
Si allega copia del
messaggio datato 20 gennaio 1998 a firma Giuseppe
contenente l'indicazione dell'itinerario voluto dai
sequestratori per il pagamento del riscatto.
Brescia, lì 2
febbraio 1998