Il delitto di
sequestro di persona (enlèvement,
séquestration) è di sciplinato, con la previsione di
diverse fattispecie, dagli articoli 224-1 fino al 224-5 del
nuovo codice penale.
La previsione di base
è contenuta nell'articolo 224-1, che punisce con la
reclusione a venti anni arrestare, detenere o sequestrare
una persona senza ordine dell'autorità e fuori dei
casi previsti dalla legge. Tuttavia, se la vittima è
liberata spontaneamente entro il settimo giorno del
sequestro, la pena prevista è la reclusione di cinque
anni e l'ammenda di 500.000 franchi.
Va rilevato che la norma
punisce allo stesso modo sia il fatto di apprendere
materialmente la persona, indipendentemente dall'averne la
successiva custodia (arreter, enlever), sia il fatto di averne la custodia
indipendentemente dalla materiale detenzione
(détenir,
séquestrer).
Rispetto alla figura di reato base di cui
all'articolò 224-5, sono previste le seguenti
aggravanti:
la pena è la
reclusione criminale per trenta anni se la vittima ha subito
una mutilazione o un'infermità permanenti provocate
volontariamente o risultanti dalle condizioni di prigionia,
o dalla privazione degli alimenti o del sonno (articolo
224-2, comma 1);
è comminato
l'ergastolo se il reato è accompagnato o preceduto da
torture, atti di barbarie, o ad esso fa seguito la morte
della vittima (articolo 224-2, comma 2);
il delitto previsto
dall'articolo 224-1 è punito con la reclusine
criminale per trenta anni se è commesso da una banda
organizzata o nei confronti di più persone: la pena
è ridotta alla reclusione per dieci anni, nel caso di
liberazione spontanea della vittima entro i sette giorni dal
sequestro (articolo 224-3);
qualora il sequestro della
persona sia il mezzo per preparare o facilitare la
commissione di un crimine o per favorire la fuga o
assicurare l'impunità dell'autore o del complice di
un delitto, ovvero per ottenere l'esecuzione di un ordine o
di una condizione, in particolare il pagamento di un
riscatto, la pena prevista è della reclusione per
trenta anni: anche in questo caso, la liberazione spontanea
della vittima nei sette giorni dal sequestro, senza il
raggiungimento delle finalità predette, comporta la
riduzione della pena con la reclusione per dieci anni (arti
colo 224-4);
se la vittima di uno dei
reati di cui agli articoli da 224-1 a 224-4 è un
minore di quindici anni, la pena è portata
all'ergastolo se il fatto è punito con la reclusione
criminale per trenta anni ed alla reclusione criminale per
trenta anni se il fatto è punito con la reclusione
criminale per venti anni (articolo 224-5).
Con riferimento a tutte le
fattispecie di reato in precedenza menzionate, il condannato
non può beneficiare di sospensioni o frazionamenti
della pena, permessi, semilibertà o liberazione
condizionale, per tutta la durata di uno speciale "periodo
di sicurezza" (période de sureté), che è di norma pari alla
metà della pena ovvero, nel caso di ergastolo, a di
ciotto anni.