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relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione
(Relatore: senatore Pardini)
PARTE SESTA

Francia

Il delitto di sequestro di persona (enlèvement, séquestration) è di sciplinato, con la previsione di diverse fattispecie, dagli articoli 224-1 fino al 224-5 del nuovo codice penale.

La previsione di base è contenuta nell'articolo 224-1, che punisce con la reclusione a venti anni arrestare, detenere o sequestrare una persona senza ordine dell'autorità e fuori dei casi previsti dalla legge. Tuttavia, se la vittima è liberata spontaneamente entro il settimo giorno del sequestro, la pena prevista è la reclusione di cinque anni e l'ammenda di 500.000 franchi.

Va rilevato che la norma punisce allo stesso modo sia il fatto di apprendere materialmente la persona, indipendentemente dall'averne la successiva custodia (arreter, enlever), sia il fatto di averne la custodia indipendentemente dalla materiale detenzione (détenir, séquestrer). Rispetto alla figura di reato base di cui all'articolò 224-5, sono previste le seguenti aggravanti:

la pena è la reclusione criminale per trenta anni se la vittima ha subito una mutilazione o un'infermità permanenti provocate volontariamente o risultanti dalle condizioni di prigionia, o dalla privazione degli alimenti o del sonno (articolo 224-2, comma 1);

è comminato l'ergastolo se il reato è accompagnato o preceduto da torture, atti di barbarie, o ad esso fa seguito la morte della vittima (articolo 224-2, comma 2);

il delitto previsto dall'articolo 224-1 è punito con la reclusine criminale per trenta anni se è commesso da una banda organizzata o nei confronti di più persone: la pena è ridotta alla reclusione per dieci anni, nel caso di liberazione spontanea della vittima entro i sette giorni dal sequestro (articolo 224-3);

qualora il sequestro della persona sia il mezzo per preparare o facilitare la commissione di un crimine o per favorire la fuga o assicurare l'impunità dell'autore o del complice di un delitto, ovvero per ottenere l'esecuzione di un ordine o di una condizione, in particolare il pagamento di un riscatto, la pena prevista è della reclusione per trenta anni: anche in questo caso, la liberazione spontanea della vittima nei sette giorni dal sequestro, senza il raggiungimento delle finalità predette, comporta la riduzione della pena con la reclusione per dieci anni (arti colo 224-4);

se la vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 224-1 a 224-4 è un minore di quindici anni, la pena è portata all'ergastolo se il fatto è punito con la reclusione criminale per trenta anni ed alla reclusione criminale per trenta anni se il fatto è punito con la reclusione criminale per venti anni (articolo 224-5).

Con riferimento a tutte le fattispecie di reato in precedenza menzionate, il condannato non può beneficiare di sospensioni o frazionamenti della pena, permessi, semilibertà o liberazione condizionale, per tutta la durata di uno speciale "periodo di sicurezza" (période de sureté), che è di norma pari alla metà della pena ovvero, nel caso di ergastolo, a di ciotto anni.