Spaccio di droga, arrestati otto giovani in Gallura

carcere nuchisNel carcere di Nuchis sono finiti due 24enni di Calangianus, un 26enne di Oschiri e cinque ragazzi di Olbia. Sono accusati di spaccio continuato in concorso di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio gli 8 sono stati mandati agli arresti domiciliari

banner_nuova_sardOLBIA. Un’operazione antidroga è stata effettuata dai carabinieri in Gallura. I militari della compagnia di Tempio Pausania hanno eseguito otto misure di custodia cautelare. Nel carcere di Nuchis, con l’accusa di spaccio continuato in concorso di sostanze stupefacenti, sono finiti otto giovani.

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  1. Avvocato Massimiliano Saquella

    Nell’interesse di Beccu Antonello Gavino, nato a Berchidda (SS), il 28.04.1966, residente in Olbia, via Sircana, 1, tramite questo Studio che incarica, ove lo stesso ha eletto domicilio ai fini della presente vertenza, rinnova la richiesta, già in precedenza formulata, volta all’immediata cancellazione di un articolo diffamatorio, ancora presente online, pubblicato dalla testata giornalistica La Nuova Sardegna, 23 Luglio 2013, gravemente lesivo dell’onore e decoro personale e professionale, fonte di irreparabile pregiudizio, anche economico, e di qualsiasi altra eventuale pubblicazione per la vicenda giudiziaria in oggetto.

    Giova sottolineare l’infondatezza dello stesso, non rispondente ad una reale ricostruzione dei fatti (ivi narrati), mancante dei requisiti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca (verità e continenza), e pertanto illecito.

    Fatti per i quali Beccu Antonello Gavino è stato assolto perché il fatto non sussiste e risarcito per l’ingiusta detenzione.

    Peraltro, anche a prescindere dalla (in)fondatezza (o meno) dei fatti oggetto della notizia pubblicata, e, pertanto, della (il)legittimità della predetta pubblicazione, è, sotto altro profilo, comunque illecita la sua permanenza sine tempore nei motori di ricerca, determinando una ulteriore e ingiustificata lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e come tale non consentita (e illecita), prevalendo, nel caso de quo, la tutela di diritti fondamentali della persona rispetto al preteso diritto di cronaca.

    Ulteriormente, il tempo trascorso ha fatto venir meno i presupposti (seppur inesistenti ab origine) per la sua (legittima) permanenza, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13161 del 2016 (che nell’occasione statuiva, oltr’altro, che il persistere del trattamento dei dati personali aveva determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione, e ciò in relazione alla peculiarità dell’operazione di trattamento, caratterizzata dalla capillarità della divulgazione dei dati trattati e dalla natura degli stessi, particolarmente sensibili attenendo a vicenda giudiziaria penale).

    Pertanto, per quanto sopra esposto, si insiste per l’immediata cancellazione.

    In difetto, è intendimento dello stesso agire giudizialmente, senza ulteriore avvertimento.

    Con riserva dei danni tutti, patiti e patendi, patrimoniali e non patrimoniali.
    Distintamente,
    Avvocato Massimiliano Saquella

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